01-Che cos’è una CER?
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un’organizzazione composta da cittadini, piccole e medie imprese, enti locali, amministrazioni comunali, cooperative, enti di ricerca, associazioni religiose e del terzo settore, nonché organizzazioni ambientaliste. Tutti i membri collaborano per condividere l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attraverso impianti di proprietà o gestiti dai partecipanti stessi.
Questa collaborazione consente la condivisione dell’energia rinnovabile tra produttori e consumatori situati all’interno di un’area geografica specifica. Grazie alla rete nazionale di distribuzione elettrica, la condivisione dell’energia avviene in modo virtuale, ottimizzando i consumi e promuovendo un modello di sostenibilità energetica.
Unirsi a una CER significa contribuire attivamente alla transizione energetica, ridurre i costi energetici e supportare lo sviluppo di un sistema più equo e rispettoso dell’ambiente.
02-Che ruoli posso avere nella CER?
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi
possibile partecipare alla CER in qualità di:
- produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra
tipologia, si veda il successivo punto 07); - autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte
rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della
comunità l’energia in eccesso; - consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di
energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti
dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale
casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
03-Chi può partecipare alla CER?
- persone fisiche
- piccole e medie imprese per le quali la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato
- enti territoriali: Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni
- amministrazioni locali contenute nell’elenco ISTAT
- Enti di ricerca e formazione
- Enti del terzo settore e di protezione ambientale
- Enti religiosi situati nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione della CER.
04-Chi non può partecipare alla CER?
- amministrazioni centrali
- grandi Imprese
- Imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00
05-Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia
consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé
stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta
del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le
regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai
produttori da fonte rinnovabile
06-Qual è la tariffa incentivante?
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
- Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.
- Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al successivo punto 13).
Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
07-Che tipi di impianti si possono iscrivere alla CER?
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.
Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
08-Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.
È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
09-Come posso partecipare a CERFARM?
Contattaci tramite il form di contatto e ti daremo tutte le istruzioni. Tieni a portata di mano l’ultima bolletta dell’energia elettrica che ci servirà per fare tutte le verifiche necessarie e comprendere quali benefici e incentivi ottenere
10-Come possiamo supportarti nella creazione della tua CER locale?
Grazie alle competenze che CERFARM e i suoi partner hanno sviluppato negli anni nel settore delle energie rinnovabili, siamo in grado di supportarti in tutte le fasi dello sviluppo della tua Comunità Energetica Rinnovabile. Ti possiamo supportare dallo studio di fattibilità tecnico/economico, costituzione della CER e iscrizione al GSE, alla gestione e redistribuzione degli incentivi.
